Fine vita – moduli per le disposizioni anticipate di trattamento

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Come richiamato all’articolo 1, la Legge 219 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite testamento biologico o biotestamento, rappresentano la volontà della persona in materia di trattamenti sanitari.

Asla, tramite il proprio comitato scientifico interno, ha elaborato i seguenti documenti (cliccando sulle scritte è possibile aprirli e consultarli):

E’ necessario interpretare il dettato normativo partendo dall’art. 5 ( “Pianificazione condivisa delle cure”) che propone lo stile su cui si dovrebbe fondare il rapporto tra operatori sanitari e persone ammalate affette da “patologie croniche e invalidanti o ad evoluzione con prognosi infausta“. Questo stile dovrebbe rispettare i principi costituzionali (richiamati nell’apertura dell’art. 1) che garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), il diritto alla libertà personale (art. 13) e il divieto di atti sanitari senza il consenso dell’interessato (art. 32).

La norma riconosce, inoltre, il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o terapeutico (compresi la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale). Prevede anche il dovere di dare un’informazione adeguata.

Solleva, inoltre, il medico da responsabilità civile e penale qualora decida di rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo.

L’impianto complessivo non connota un “abbandono terapeutico”. Piuttosto predilige:

  • La pianificazione condivisa delle cure (art. 6)
  • la costruzione di una relazione di cura e di fiducia “tra paziente e medico e gli altri operatori sanitari che compongono l’équipe sanitaria“.
  • Il confronto tra medici e paziente per una decisione dove “si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico“.

 

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