Invalidità e legge 104/1992

Invalidità civile

La normativa vigente ha previsto misure previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che si trovino, una volta assunti, in condizioni di disabilità più o meno accentuata e più o meno incidente sulla loro capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa. Vengono considerate quelle patologie, infermità o affezioni che insorgono dopo l’assunzione o che si aggravano nel corso dell’attività lavorativa.

Info utili

Come fare la domanda

Come fare la domanda

La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata all’INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda deve rispettare alcuni precisi passaggi:

  1. Rivolgersi al proprio medico curante (o a un medico autorizzato come certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo che attesta la natura delle patologie;
  2. Presentare domanda all’INPS per via telematica. Il cittadino può farlo autonomamente oppure attraverso gli enti abilitati (CAAF, patronati, altri enti abilitati);
  3. Decisioni della Commissione. Successivamente si riceveranno i verbali della visita che potranno riconoscere alcuni benefici economici. Per ottenerli sarà necessario inviare i documenti all’INPS o ritornare al Caaf/Patronato per l’accreditamento economico.
  4. Chi ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento. Nel caso ci sia stato un ricorso contro il giudizio della Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.
La persona a cui viene riconosciuta l’invalidità civile ha diritto:

La persona a cui viene riconosciuta l’invalidità civile ha diritto:

  • Con almeno il 34% a protesi e ausili ortopedici gratuiti;
  • Dal 46% in poi di iscriversi alle liste di collocamento mirato;
  • Dal 50% in poi, al congedo straordinario per cure (se previsto dal CCNL);
  • Dal 74% (e in presenza di determinati requisiti reddituali), all’assegno mensile;
  • Con il 100% alla pensione di inabilità;
  • Con il 100% e non autosufficiente all’indennità di accompagnamento.
Assegno mensile

Assegno mensile

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di lavoratori che hanno i seguenti requisiti:

  • Riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
  • Reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge;
  • Mancato svolgimento di attività lavorativa;
  • Età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • Possesso di almeno 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio precedente la richiesta;
  • Cittadinanza italiana;
  • Per i cittadini stranieri e comunitari e cittadini extracomunitari loro familiari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • Per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno da almeno un anno;
  • Residenza stabile e abituale nel territorio nazionale.

Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale, l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

È compatibile con l’attività lavorativa e con l’indennità di accompagnamento.

Assegno Ordinario di Invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta

Assegno Ordinario di Invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta

Spetta ai lavoratori iscritti all’INPS con capacità lavorativa “specifica” ridotta a meno di un terzo (minore del 33%).
L’importo mensile è calcolato con il metodo misto o contributivo, cioè in base ai contributi versati.

È riconosciuto per 3 anni ma è rinnovabile (definitivo dopo 3 rinnovi).

Altri requisiti: aver maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

È compatibile con l’attività lavorativa ma l’assegno si riduce in base a criteri di cumulabilità e reddito definiti dalla normativa.

Pensione di inabilità civile

Pensione di inabilità civile

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di persone che hanno i seguenti requisiti:

  • Riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • Reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge;
  • Età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • Cittadinanza italiana;
  • Per i cittadini stranieri e comunitari e cittadini extracomunitari loro familiari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • Per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno da almeno un anno;
  • Residenza stabile e abituale nel territorio nazionale.

La pensione spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
E’ compatibile con l’attività lavorativa e con l’indennità di accompagnamento.

Pensione di inabilità previdenziale

Pensione di inabilità previdenziale

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e con la presenza di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
È, inoltre, richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Categorie Protette L.68/99

Categorie Protette L.68/99

Le persone che hanno un’invalidità civile superiore al 45%, disoccupate, hanno diritto all’iscrizione alle liste speciali presso i Centri per l’impiego e godono di una priorità per le assunzioni in ambito pubblico e privato. I datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un certo numero di invalidi.

Legge 104/1992

Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave (riconosciuto dall’apposita Commissione Sanitaria ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 104/1992) e ai loro familiari vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei benefici economici e dei permessi retribuiti aventi come scopo la cura e l’assistenza della persona con handicap.

Info utili

Indennità di accompagnamento

Indennità di accompagnamento

Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche, si trovino anche nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e hanno bisogno di assistenza continua. Viene erogata indipendentemente dall’età.
Condizioni per ottenerla:

  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un’invalidità totale;
    non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
  • non essere ricoverati in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato o di Ente pubblico.

L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è connessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del 67° anno di età.
È compatibile con la patente speciale.

Permessi retribuiti

Permessi retribuiti

Sono previsti nei casi in cui ci siano persone affette da handicap in situazione di gravità. Spettano:

  • al lavoratore disabile grave (anche in part-time) che ha diritto alternativamente a 2 ore di permesso giornaliero o 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore;
  • ai familiari che hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.

Tipologie di familiari che possono beneficiare dei permessi:

  • familiari del disabile in situazione di gravità, dunque, il coniuge o i genitori biologici o adottivi;
  • parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravità;
  • eccezionalmente estesa al terzo grado laddove i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ovvero assenti fisicamente o giuridicamente);
  • conviventi di fatto o parte dell’unione civile.
Congedo straordinario

Congedo straordinario

I lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile hanno diritto ad un congedo retribuito della durata, continuativa o frazionata, di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente. Per i periodi di assenza, il trattamento economico è a carico dell’INPS e anticipato dal datore in busta paga (poi recuperato dallo stesso sui contributi previdenziali da versare), fatti salvi i casi di pagamento diretto.

Il congedo spetta ad un solo lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile e nel rispetto di un preciso ordine (se l’avente diritto in via prioritaria manca, è deceduto o è portatore di patologie invalidanti il diritto si trasferisce al soggetto rientrante nella categoria successiva):

  • Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
  • Genitori (naturali, adottivi o affidatari);
  • Figlio convivente;
  • Fratelli o sorelle conviventi;
  • Parenti o affini entro il 3° grado.
Scelta della sede di lavoro

Scelta della sede di lavoro

I lavoratori maggiorenni con handicap in situazione di gravità hanno diritto di scegliere, ove possibile, (art. 33 c. 5-6 L. 104/92) la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La misura interessa anche i lavoratori familiari del disabile (non ricoverato a tempo pieno) che gli prestano assistenza:

  • Coniugi (o parti dell’unione civile), conviventi, parenti o affini entro il 2° grado;
  • Parenti o affini entro il 3° grado, se i genitori o il coniuge (o la parte dell’unione civile) del disabile hanno compiuto i 65 anni oppure sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti).
Lavoro notturno

Lavoro notturno

Il lavoratore che usufruisce dei permessi legati alla Legge 104/92 per l’assistenza di un familiare disabile grave è esonerato dai turni notturni e da eventuali turni di reperibilità.

Agevolazioni per la pensione

Agevolazioni per la pensione

I lavoratori con invalidità superiore al 74% hanno diritto a chiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di 5 anni), utili ai fini pensionistici. La maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma è attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento. Il lavoratore invalido che decide di usufruire di tale beneficio, può andare in pensione con 5 anni di anticipo.

I lavoratori, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile, purché in possesso di almeno 20 anni di contributi.

Agevolazioni per imposta di successione e donazione

Agevolazioni per imposta di successione e donazione

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.

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