Legge 104/1992

I seguenti soggetti hanno diritto a giorni o ore di permessi retribuiti per la cura e l’assistenza dei disabili (art. 33 L. 104/92 e art. 33 Dlgs. 151/2001):

  • Lavoratore dipendente maggiorenne portatore di handicap grave;
  • Lavoratori dipendenti genitori del disabile (naturali, adottivi o affidatari);
  • Coniuge (o parte dell’unione civile), convivente, parenti e affini entro il 2° grado del disabile.

PERMESSI RETRIBUITI: i permessi, spettanti ad un unico lavoratore per assistere lo stesso disabile non ricoverato a tempo pieno, sono concessi dal datore di lavoro previa domanda telematica all’INPS da parte dell’interessato e nei seguenti limiti:

  • Il lavoratore disabile ha diritto a 2 ore giornaliere o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
  • Coniuge, convivente, parenti e affini entro il 2° grado del disabile hanno diritto a 3 giorni al mese.

CONGEDO STRAORDINARIO: I lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile hanno diritto ad un congedo retribuito (art. 42 c. 5-5 ter Dlgs. 151/2001) della durata, continuativa o frazionata, di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente. Per i periodi di assenza, il trattamento economico è a carico dell’INPS e anticipato dal datore in busta paga (poi recuperato dallo stesso sui contributi previdenziali da versare), fatti salvi i casi di pagamento diretto.

Il congedo spetta ad un solo lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile e nel rispetto di un preciso ordine (se l’avente diritto in via prioritaria manca, è deceduto o è portatore di patologie invalidanti il diritto si trasferisce al soggetto rientrante nella categoria successiva):

  • Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
  • Genitori (naturali, adottivi o affidatari);
  • Figlio convivente;
  • Fratelli o sorelle conviventi;
  • Parenti o affini entro il 3° grado.

SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO: i lavoratori maggiorenni con handicap in situazione di gravità hanno diritto di scegliere ove possibile (art. 33 c. 5-6 L. 104/92) la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La misura interessa anche i lavoratori familiari del disabile (non ricoverato a tempo pieno) che gli prestano assistenza:

  • Coniugi (o parti dell’unione civile), conviventi, parenti o affini entro il 2° grado;
  • Parenti o affini entro il 3° grado, se i genitori o il coniuge (o la parte dell’unione civile) del disabile hanno compiuto i 65 anni oppure sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti).

Questi hanno diritto di scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

PREPENSIONAMENTO: i lavoratori con invalidità superiore al 74% hanno diritto a chiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di 5 anni), utili ai fini pensionistici.

ALTRE AGEVOLAZIONI: rifiuto del trasferimento, rifiuto del lavoro notturno.